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Garanzia auto usata: cos’è e come funziona

L’acquisto di un’autovettura comporta una spesa importante nel bilancio familiare e per contenere i costi spesso si ricorre all’acquisto di una macchina usata nelle formule dell’ “usato sicuro” presso privati o concessionaria, “usato a KM 0” o nella formula “vista e piaciuta”. In tutti i casi, la valutazione e garanzia per la macchina usata sono due elementi da non trascurare per non incorrere in truffe o spiacevoli sorprese.

In cosa consiste la garanzia auto usata

La prima cosa da sapere è che la garanzia auto è regolamentata dal D.Lgs. n. 206 del 06/09/2005 – noto anche come Codice del Consumo – e che viene periodicamente aggiornato con nuovi provvedimenti. L’ultimo aggiornamento risale al D.L. 1/2012) e che sancisce diritti e doveri del consumatore. In materia di garanzia, il Codice prevede che essa sia applicata per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di consegna dei veicoli nuovi.

Lo stesso termine vale anche per le auto usate e in ogni caso non può essere ridotto a meno di 12 mesi purché con il consenso dell’acquirente. Pertanto, l’equazione “Auto usata = garanzia 12 mesi” è errata e non può essere surrogata da altre circostanze.

La responsabilità della garanzia è del venditore (concessionaria o privato che sia) e interessa anche gli eventuali vizi occulti sebbene non imputabili al venditore, ma derivanti da vizi di costruzione come sancisce la Corte di Cassazione con Sentenza n. 21204 del 19/10/2016. In particolare, la sentenza sancisce che il venditore è tenuto alla copertura della garanzia per vizi occulti anche se la vendita avviene nello stato di “vista e piaciuta” posta all’interno del contratto di compravendita. Questa clausola non permette di constatare vizi evidenti relativi allo stato complessivo dell’auto se non quelli percepibili a occhio nudo e pertanto non può considerarsi valida né esaustiva qualora l’acquirente si accorge di danni o rotture non riconducibili alla sua condotta e riscontrabili solo attraverso un controllo meccanico in autofficina.

La Corte di Cassazione precisa che la garanzia secondo l’articolo 1490 del Codice Civile trova applicazione anche nel caso di beni usati, inoltre: «la garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola "vista e piaciuta" - la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta - qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede». Pertanto la garanzia non esclude i vizi occulti, vale a dire quei vizi che si palesano successivamente e si manifestano con l’uso effettivo del bene.

La sentenza conclude affermando che «il venditore di vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta "nello stato come vista e piaciuta" e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto».