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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro: ecco cosa c’è da sapere su questa figura
Quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro (RLS l’acronimo) è una figura divenuta indispensabile in certi contesti lavorativi. Essa è stata istituita dall’articolo 47 del D. Lgs. 81/08, e costituisce uno strumento di tutela per tutti i lavoratori. Il suo compito è quello di garantire che tutto, all’interno di un’azienda o di un ufficio, avvenga nel rispetto delle regole espresse nel Testo Unico sulla sicurezza del lavoro. Un testo che disciplina anche tutti gli altri aspetti che afferiscono a questa figura, come quelli legali, formativi ecc.
All’interno del Decreto Legislativo 81/08 troviamo tutto ciò che determina l’istituzione della figura dell’ RLS, sia per quanto riguarda la sua nomina che per ciò che attiene alla formazione e agli altri aspetti.
In questo articolo descriviamo tutte le principali caratteristiche delineate dalla normativa sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro.
RLS: come avviene la nomina
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro viene nominato da un’assemblea di lavoratori; la scelta di questa figura può essere effettuata solo da quei dipendenti che abbiano un contratto a tempo indeterminato. Ma vediamo insieme altre disposizioni in materia, emerse da accordi sindacali:
-L’RLS dura in carica tre anni
-Possono essere eletti tutti i lavoratori che siano in servizio (non in prova) alla data delle elezioni, e che non abbiano un contratto a tempo determinato o di formazione/lavoro.
-le elezioni vengono svolte a scrutinio segreto
-l’esito delle elezioni deve essere comunicato a tutti i lavoratori
-ogni lavoratore ha diritto a un numero di preferenze che non superi un terzo dei rappresentanti da eleggere
-per esprimere il proprio voto bisogna essere iscritti al libro matricola
-prima dello svolgimento delle elezioni è necessario nominare un segretario che deve redigere un verbale al termine delle elezioni stesse.
Spetta infine al datore di lavoro provvedere alla comunicazione all’Inail riguardo alla nomina dell’RLS. La comunicazione va effettuata ogni anno.
I compiti principali dell’RLS
E’ sempre il Decreto Legislativo 81/08, all’articolo 50, a descrivere le responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro. Sono diverse le azioni che un RLS deve obbligatoriamente compiere dopo la sua nomina. Tra le principali ricordiamo:
-partecipare alle riunioni periodiche, fare proposte sulla prevenzione nei luoghi di lavoro e ricevere informazioni dagli istituti di vigilanza
-provvedere ad un’adeguata formazione
-individuare e promuovere le giuste strategie per garantire la sicurezza dei lavoratori, in base alla complessità dei luoghi di lavoro
-fare le giuste osservazioni nei confronti delle autorità competenti dalle quali, periodicamente, viene consultato
-avvertire in maniera tempestiva il responsabile aziendale nel caso in cui individuasse potenziali pericoli
-fare ricorso alle autorità competenti laddove non dovessero sussistere gli strumenti essenziali per garantire la sicurezza dei lavoratori
La formazione obbligatoria dell’RLS
Secondo l’articolo 37 del Dlgs 81/08 la formazione dell’RLS è obbligatoria. Essa risulta a carico del datore di lavoro per quanto riguarda le spese necessarie a sostenerla, e deve essere svolta necessariamente durante gli orari di lavoro. La formazione deve essere svolta mediante un apposito corso, cui fa seguito un ulteriore corso di aggiornamento, anch’esso obbligatorio per l’RLS ma solo se l’azienda ha un numero di dipendenti compreso tra i 15 e i 50. La durata del corso di formazione non può essere in ogni caso inferiore a 32 ore.